IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Oggetto della legge e termini per l'esercizio
        delle funzioni da parte delle Unita' sanitaria locali
 
   1. La presente legge disciplina:
     a) gli accertamenti degli stati  di  invalidita'  civile,  delle
condizioni  visive,  del sordomutismo e di handicap di cui alle legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive  modifiche  ed  integrazioni;  26
maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 11 febbraio 1980, n. 18;
5  febbraio  1992,  n. 104, nonche' l'accertamento delle compabilita'
dello  stato  psico-fisico  dell'invalido  rispetto   alle   mansioni
lavorative  di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, effettuati dalle
Unita' sanitarie locali;
     b)  la  composizione  delle  Commissioni  e  del Collegio medico
incaricati degli accertamenti di cui alla lettera a).
   2. Le Unita' sanitarie locali determinano, ai sensi della legge  7
agosto  1990,  n. 241, con proprio provvedimento il termine, comunque
non  superiore  a  centottanta  giorni  entro  cui   le   Commissioni
provvedono agli accertamenti sanitari.