IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge e termini per l'esercizio delle funzioni da parte delle Unita' sanitaria locali 1. La presente legge disciplina: a) gli accertamenti degli stati di invalidita' civile, delle condizioni visive, del sordomutismo e di handicap di cui alle legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 11 febbraio 1980, n. 18; 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' l'accertamento delle compabilita' dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, effettuati dalle Unita' sanitarie locali; b) la composizione delle Commissioni e del Collegio medico incaricati degli accertamenti di cui alla lettera a). 2. Le Unita' sanitarie locali determinano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio provvedimento il termine, comunque non superiore a centottanta giorni entro cui le Commissioni provvedono agli accertamenti sanitari.